IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto, in particolare, l'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; Visto, in particolare, altresi' il comma 2.3 del suddetto art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la fissazione dei criteri di utilizzo e le modalita' di gestione delle risorse del fondo ivi previsto; Visto l'art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005); Visto l'art. 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Ritenuto di dover stabilire, per i processi di mobilita' di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 per i quali sia necessario un trasferimento di risorse, i criteri di utilizzo e le modalita' di gestione delle risorse del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014 con cui l'onorevole dottoressa Maria Anna Madia e' stata nominata Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2014 con cui al Ministro senza portafoglio onorevole dottoressa Maria Anna Madia e' stato conferito l'incarico per la semplificazione e la pubblica amministrazione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2014 recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio onorevole dottoressa Maria Anna Madia per la semplificazione e la pubblica amministrazione; Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 Finalita' e definizioni 1. Il presente decreto stabilisce, per i processi di mobilita' di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i quali e' necessario un trasferimento di risorse, i criteri di utilizzo e le modalita' di gestione delle risorse del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi del predetto art. 30, comma 2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 2. Ai fini delle disposizioni del presente decreto e fermo restando che, salvo disposizioni speciali, la mobilita' presuppone il posto disponibile nella dotazione organica, si intende per: a) "mobilita' volontaria": le procedure avviate dalle amministrazioni pubbliche per ricoprire i propri posti vacanti in organico mediante passaggio diretto dei dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza, secondo la disciplina del comma 1 del medesimo art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001; b) "mobilita' volontaria sperimentale": le procedure di mobilita' volontaria che interessano sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali per le quali non e' richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza per disporre il passaggio diretto. In tal caso l'amministrazione cedente, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore a quella dell'amministrazione di appartenenza; c) "bando di mobilita'": il bando che l'amministrazione interessata pubblica per avviare le procedure di mobilita' di cui alle lettere a) e b). Tale bando, pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione per un periodo pari almeno a trenta giorni, indica i posti che si intendono ricoprire attraverso passaggio diretto, i requisiti e le competenze professionali richiesti e i criteri di scelta degli stessi; d) "mobilita' d'ufficio": la mobilita' disposta all'interno della stessa amministrazione in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede in cui sono adibiti i lavoratori di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; e) "mobilita' obbligatoria tra PA": nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la mobilita' disposta, anche senza l'assenso del lavoratore, previo accordo tra amministrazioni pubbliche, in altra amministrazione la cui sede e' collocata nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti; f) "mobilita' funzionale": la mobilita' di cui alle lettere d) ed e) disposta o derivante dai criteri definiti con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico, secondo la disciplina prevista dal comma 2 dell'art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001; g) "mobilita' preliminare all'indizione di pubblici concorsi": le procedure di mobilita' volontaria che le amministrazioni attivano prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001; h) "mobilita' da finanziare con le risorse per le assunzioni": la mobilita' di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 che deve essere finanziata con le risorse destinate alle assunzioni in quanto si svolge tra amministrazioni delle quali almeno una non e' soggetta a limitazioni delle assunzioni; i) "mobilita' neutrale per la finanza pubblica": la mobilita' di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 che si svolge, ferma restando la preventiva verifica della sostenibilita' finanziaria e del rispetto degli equilibri di bilancio dell'ente di destinazione, tra amministrazioni pubbliche interessate ad un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato e per le quali le cessazioni dal servizio per processi di mobilita' non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilita' finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unita' sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over; j) "fondo per la mobilita'": il fondo previsto dall'art. 30, comma 2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; k) "amministrazioni pubbliche": le amministrazioni indicate dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.