IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  concernente
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto, in particolare, l'art. 30 del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165, come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014, n. 114; 
  Visto, in particolare, altresi' il comma 2.3 del suddetto  art.  30
del decreto legislativo n. 165 del 2001, che demanda a un decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, la fissazione dei criteri di  utilizzo
e le modalita' di gestione delle risorse del fondo ivi previsto; 
  Visto l'art. 1, comma 47, della legge 30  dicembre  2004,  n.  311,
recante  disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005); 
  Visto l'art. 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Ritenuto di dover stabilire, per i processi di mobilita' di cui  ai
commi 1 e 2 dell'art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001  per
i quali sia necessario un trasferimento  di  risorse,  i  criteri  di
utilizzo e le modalita' di gestione delle risorse del fondo istituito
nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, destinato al miglioramento  dell'allocazione  del  personale
presso le pubbliche amministrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21  febbraio  2014
con cui l'onorevole dottoressa Maria Anna  Madia  e'  stata  nominata
Ministro senza portafoglio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
febbraio  2014  con  cui  al  Ministro  senza  portafoglio  onorevole
dottoressa Maria Anna Madia e'  stato  conferito  l'incarico  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
aprile 2014 recante delega di funzioni al Ministro senza  portafoglio
onorevole dottoressa Maria Anna Madia per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Finalita' e definizioni 
 
  1. Il presente decreto stabilisce, per i processi di  mobilita'  di
cui ai commi 1 e 2 dell'art. 30  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, per i quali e' necessario un trasferimento di  risorse,
i criteri di utilizzo e le modalita' di gestione  delle  risorse  del
fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze,  destinato  al  miglioramento  dell'allocazione  del
personale presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi del  predetto
art. 30, comma 2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 
  2. Ai fini delle disposizioni del presente decreto e fermo restando
che, salvo disposizioni speciali, la mobilita'  presuppone  il  posto
disponibile nella dotazione organica, si intende per: 
    a)   "mobilita'   volontaria":   le   procedure   avviate   dalle
amministrazioni pubbliche per ricoprire i  propri  posti  vacanti  in
organico mediante passaggio diretto dei dipendenti di cui all'art. 2,
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, appartenenti a  una
qualifica corrispondente e in servizio presso altre  amministrazioni,
che   facciano   domanda    di    trasferimento,    previo    assenso
dell'amministrazione di appartenenza, secondo la disciplina del comma
1 del medesimo art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001; 
    b) "mobilita' volontaria sperimentale": le procedure di mobilita'
volontaria che interessano sedi  centrali  di  differenti  ministeri,
agenzie ed enti pubblici non economici nazionali per le quali non  e'
richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza per disporre
il passaggio diretto. In tal caso l'amministrazione cedente, ai sensi
dell'art. 30, comma 1, del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001,
dispone   il   trasferimento   entro   due   mesi   dalla   richiesta
dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i  termini  per  il
preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione  abbia
una   percentuale   di   posti    vacanti    superiore    a    quella
dell'amministrazione di appartenenza; 
    c)  "bando  di  mobilita'":  il   bando   che   l'amministrazione
interessata pubblica per avviare le procedure  di  mobilita'  di  cui
alle lettere a) e b). Tale bando, pubblicato sul  sito  istituzionale
dell'amministrazione per un periodo  pari  almeno  a  trenta  giorni,
indica i  posti  che  si  intendono  ricoprire  attraverso  passaggio
diretto, i requisiti e le  competenze  professionali  richiesti  e  i
criteri di scelta degli stessi; 
    d) "mobilita' d'ufficio": la mobilita' disposta all'interno della
stessa amministrazione in sedi collocate nel territorio dello  stesso
comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta  chilometri  dalla
sede in cui sono adibiti i lavoratori di cui all'art. 2, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    e) "mobilita' obbligatoria tra PA": nell'ambito dei  rapporti  di
lavoro di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del
2001, la mobilita' disposta, anche senza  l'assenso  del  lavoratore,
previo   accordo   tra   amministrazioni    pubbliche,    in    altra
amministrazione la cui sede e' collocata nel territorio dello  stesso
comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta  chilometri  dalla
sede cui sono adibiti; 
    f) "mobilita' funzionale": la mobilita' di cui alle lettere d) ed
e) disposta o derivante dai criteri definiti con decreto del Ministro
per  la  semplificazione  e  la  pubblica   amministrazione,   previa
consultazione  con  le  confederazioni  sindacali  rappresentative  e
previa intesa, ove necessario, in sede di Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche  con
passaggi diretti di personale tra  amministrazioni  senza  preventivo
accordo, per garantire l'esercizio delle  funzioni  istituzionali  da
parte delle  amministrazioni  che  presentano  carenze  di  organico,
secondo la disciplina prevista dal comma 2 dell'art. 30  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001; 
    g) "mobilita' preliminare all'indizione di pubblici concorsi": le
procedure di mobilita' volontaria  che  le  amministrazioni  attivano
prima  di  procedere  all'espletamento   di   procedure   concorsuali
finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, provvedendo,
in  via  prioritaria,  all'immissione  in   ruolo   dei   dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di  comando  o  di
fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale,  che  facciano
domanda di trasferimento  nei  ruoli  delle  amministrazioni  in  cui
prestano servizio, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 30 del  decreto
legislativo n. 165 del 2001; 
    h) "mobilita' da finanziare con le risorse per le assunzioni": la
mobilita' di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 165 del  2001
che deve essere finanziata con le risorse destinate  alle  assunzioni
in quanto si svolge tra amministrazioni delle quali almeno una non e'
soggetta a limitazioni delle assunzioni; 
    i) "mobilita' neutrale per la finanza pubblica": la mobilita'  di
cui all'art. 30 del decreto  legislativo  n.  165  del  2001  che  si
svolge, ferma restando la preventiva  verifica  della  sostenibilita'
finanziaria e del rispetto degli equilibri di bilancio  dell'ente  di
destinazione, tra amministrazioni pubbliche interessate ad un  regime
di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato  e
per le quali le cessazioni dal servizio per processi di mobilita' non
possono  essere  calcolate  come   risparmio   utile   per   definire
l'ammontare  delle  disponibilita'  finanziarie  da  destinare   alle
assunzioni o il numero delle unita' sostituibili  in  relazione  alle
limitazioni del turn over; 
    j) "fondo per la mobilita'":  il  fondo  previsto  dall'art.  30,
comma 2.3, del decreto legislativo n. 165 del  2001  istituito  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; 
    k)  "amministrazioni  pubbliche":  le  amministrazioni   indicate
dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.